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Ordinanza — n. 22300/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of admissibility for merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22300/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding evidence re-evaluation and sentencing were merely different merit assessments. The court found the lower court's reasoning rational and within the scope of the appeal, citing established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised constitute a mere re-evaluation of facts or merit that falls outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded merit re-evaluation procedural costs drug trafficking sentencing reduction legality review traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

ato a LOCRI il 23/05/1993 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 25 settembre 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Locri il 16 dicembre 2024, previa assoluzione dal reato di cui al capo 2 per non aver commesso il fatto, ha ridotto ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa la pena a carico di Antonio Perre, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 4); fatto commesso in Platì il 21 settembre 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto all'imputazione di cui al capo 4, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, hanno valorizzato e compiutamente analizzato le conversazioni intercettate, interpretandone il significato in maniera non illogica (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili e non episodiche del fatto, valorizzando il quantitativo (3 kg.) di droga trafficato e la circostanza che l'operazione ha riguardato ambiti territoriali diversi (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata).

Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo i precedenti penali, anche specifici, riportati dall'imputato (pagina 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MDEPOSITATA IN CANC).: 1 EWA J7 026 li Ftreio i Giudiziario »cm De Santk