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Ordinanza — n. 22294/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming provocation mitigation was wrongly excluded due to procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22294/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Versaci inadmissible, rejecting his claims of procedural violation and illogical reasoning regarding the exclusion of provocation. The court found the lower court's decision correct because the alleged conduct was not a reflex reaction to provocation and the victim's unjust act was caused by the appellant's prior misconduct. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 2 cod. pen.; The exclusion of provocation as a mitigating circumstance is valid when the defendant's conduct was not a reflex reaction to the victim's provocation, particularly if the victim's unjust act was itself determined by the defendant's prior unjust behavior.

Parole chiave

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provocation mitigation reflex reaction requirement prior unjust conduct appeal inadmissibility procedural violation claim Corte di Cassazione criminal appeal ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
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Testo completo

rte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Versaci;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale e il vizio di illogicità della motivazione, in relazione all’esclusione dellacircostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiperaltro in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha correttamente motivato in ordine all’esclusione della circostanzasi rileva l’impossibilità di configurare la condotta del ricorrente nei termini di una reazioneriflessa ad una provocazione subita, essendo tale condotta precedente a quellaasseritamente fonte della provocazione);che, peraltro, non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fattoapparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua voltadeterminato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI