Cassation court dismisses appeals against conviction for robbery, citing lack of logical flaws and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Maurizio Fogo and Antonio Nicodemo Maggio inadmissible. The appellants argued for logical flaws in the lower court's assessment of evidence regarding their joint responsibility in robbery and questioned the balancing of sentencing circumstances. The court rejected these claims, stating that the appellate judge's reasoning was logically sound and that the discretionary evaluation of sentencing factors falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of appeal, nor can it review the discretionary balancing of sentencing circumstances unless the reasoning is logically flawed or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Maurizio Fogo e Antonio Nicodemo Maggio,ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di Maurizio Fogo, che deduce il viziodi mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementiprobatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente a titolo di concorsonel reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e comma terzo, n. 1, 61, n. 11, cod. pen.,denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processualio una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed è altresì manifestamenteinfondato, perché censura vizi che non rientrano tra quelli scrutinabili in sede di legittimità;che infatti il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini delladichiarazione di responsabilità del ricorrente nel reato del coimputato (si veda pag. 6 dellasentenza impugnata ove il giudice adito esamina le intercettazioni unitamente ad una seriedi ulteriori elementi gravemente indizianti dai quali desumere la consapevole partecipazionedel correo nel reato di rapina perpetrato dal Maggio);ritenuto che il secondo motivo di ricorso nell’interesse di Antonio Nicodemo Maggio,che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietàdella motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con esitodell’equivalenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoimplicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacatodi legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzionedell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della penairrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che tale motivo, nella parte in cui censura l’errata valutazione della corte d’appellonell’escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, tra lequali la recidiva reiterata specifica, incorre nel vizio di manifesta infondatezza anche perchéprospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dettato legislativo, a tenore del quale, aisensi dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., il giudizio di prevalenza delle circostanzerilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI