Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism and non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding recidivism under Article 648 and the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logically sound and legally correct on both the elements of receipt and the exclusion of non-punishment due to prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal alleging lack of motivation or logical flaws in the lower court's reasoning regarding recidivism and statutory non-punishment causes is inadmissible if the original judgment contains logically linear and legally correct arguments that are exhaustive on the relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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lla Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Enrico Dall’O’ Siletti,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 648, cod. pen., e altresì al mancato riconoscimento della causa di non punibilità aisensi dell’art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché censura passaggidella sentenza impugnata che tuttavia non contengono vizi scrutinabili in sede di legittimità eche, anzi, si declinano in argomentazioni logicamente lineari e giuridicamente corrette edesaustive tanto sulla sussistenza degli elementi della ricettazione - in particolare del dolo difattispecie - quanto sull’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., inragione della lunga serie di precedenti penali a carico del ricorrente (si vedano pagg. 2-3della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI