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Ordinanza — n. 22288/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence evaluation and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22288/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic and indeterminate nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding evidence assessment and sentencing was illogical, but the court found the appeal failed to specify which elements of the judgment were flawed. Consequently, the court ruled that without specific correlation between the appeal's arguments and the contested decision, the appeal could not exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism with sufficient detail to allow the reviewing court to identify the specific points of contention and exercise its supervisory function.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal supervisory function evidence evaluation sentencing logic testimonianza inattendibile accertamento insufficiente dei fatti atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

7/11/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Aurelia Apreutesei;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorioposto a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, commasecondo e comma terzo, n. 1, cod. proc. pen., e più precisamente con riferimento allaricostruzione del fatto, al giudizio di attendibilità della persona offesa, e alla rideterminazionedella pena, è generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità perché, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi chesono alla base della censura formulata, né d’altra parte si confronta con la motivazione dellasentenza, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dall’assenza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr.,s u l t e m a , S e z . 6 , n . 2 3 0 1 4 d e l 2 9 / 0 4 / 2 0 2 1 , B . , R v . 2 8 1 5 2 1 –01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI