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Ordinanza — n. 22287/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing was illogical due to new Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22287/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought a new evaluation of sentence proportionality, which falls within the trial judge's discretionary sphere. The appellant argued that the penalty was illogical given a recent Constitutional Court ruling, but the court noted this was a reiteration of previously rejected arguments. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to substitute the judge's factual assessment rather than correct a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence based on new legal interpretations or factual assessments is inadmissible as it infringes upon the discretionary power of the trial judge and constitutes an impermissible re-evaluation of the penalty's congruity.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Proportionality Review Judicial Deference Cassazione Roma Penal Code Provisions sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Draghici Alin Valentin,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza e di manifestaillogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena per il reato di cui agliartt. 56, 628, cod. pen., e specificamente per mancato riconoscimento della fattispecie dilieve entità introdotta con la sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024 n. 86, non èconsentito, nonché manifestamente infondato giacché, reiterando doglianze già presentatein appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, proponevalutazioni appartenenti alla sfera di discrezionalità del giudice del merito e che non possonoper tale ragione essere scrutinate in sede di legittimità, ove è infatti inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);che il giudice adito ha compiutamente evidenziato le ragioni per le quali debba ritenersiimpraticabile una riduzione ulteriore a quella già riconosciuta mediante applicazione dellecircostanze attenuanti ai sensi degli artt. 62-bis e 62, n. 4, cod. pen., stante la gravità dellacondotta, tratta dalla gratuità della violenza ai danni della persona offesa, impiegata oltre illimite strettamente necessario ai fini di fuga (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove ilgiudice adito correttamente illustra i passaggi del calcolo della pena);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI