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Ordinanza — n. 22286/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and procedural non-compliance regarding charge specification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22286/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic and indeterminate grounds that failed to specify the exact errors in the lower court's reasoning. The appellant argued for flaws in the assessment of evidence regarding the fraud charge under Article 640 of the Penal Code, but the court found these criticisms unsupported by the specific facts of the judgment. Consequently, the appeal was rejected because the second ground violated procedural rules requiring prior deduction of the charge's genericity, and the first ground was deemed manifestly unfounded given the clear evidence of the beneficiary's liability.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; An appeal is inadmissible if grounds are generic and indeterminate, failing to allow the reviewing judge to identify specific grievances, and a charge of genericity must have been previously deduced as an appeal ground to avoid inammissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate criticism procedural inadmissibility charge specification fraud liability penal code article 640 procedural compliance motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. VII, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01
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Testo completo

Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alina Ionela Tinu,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza e di manifestaillogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova posta a fondamentodel giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640, cod. pen., nonché il terzo motivo,che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, in particolare, allavalutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, sono entrambi generici perindeterminatezza perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato e sono altresì manifestamente infondati, perché denunciano vizi che nonemergono dal corpo della sentenza impugnata la quale compiutamente motiva in ordine allaresponsabilità della ricorrente sulla base del complessivo compendio probatorio, facendoperaltro corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, a mente della qualel'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce unelemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario (Sez.

VII, n. 24562,del 18/4/2023, Montebello);che il giudice adito ha in effetti basato il proprio convincimento sulla produzionedocumentale del Pubblico Ministero e sulle deposizioni testimoniali della persona offesa edell’agente di P.G. intervenuto negli accertamenti operando deduzioni logicamente correttenon scrutinabili in sede di legittimità (si vedano in particolare le pagg. 4-5 della sentenzaimpugnata con riferimento all’intestazione delle carte su cui sono confluiti i pagamenti, allaloro disponibilità da parte della ricorrente, unitamente ai relativi codici, e alla mancanza didenunce di smarrimento o di furto degli stessi strumenti di pagamento e dei documentid’identità necessari per la loro attivazione: elementi dai quali dedurre la responsabilità dellaricorrente per la condotta truffaldina, altresì sorretta dal dolo di fattispecie, desunto dallamancata restituzione della somma indebitamente percepita e dalla successiva irreperibilitàdella ricorrente);che, peraltro, deve essere ribadito che in caso di truffa perpetrata attraverso l'induzionein errore della vittima con artifizi e raggiri che portano a disporre un pagamento su strumentitracciabili, come una carta Postepay, la responsabilità penale può essere attribuitaall'intestatario della carta stessa, anche in assenza di prova diretta dell'esecuzionemateriale, qualora vi siano elementi concreti e circostanziati, come l'intestazione della cartae l'immediato accredito della somma sottratta, trattandosi di chiari indici rivelatrici del previoconcerto anche con ignoti;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leggepenale per genericità e indeterminatezza del capo d’imputazione in ragione della mancataindicazione della condotta, non è consentito in sede di legittimità perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrenteavrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunquenon corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI