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Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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:Qnaiti Salah nato a (MAROCCO) il 06/11/1975avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato agli effetti civili nell’interesse della parte civile AnthonyMazzeo;rilevato che con dichiarazione sottoscritta ed autentica dal difensore e procuratorespeciale dell’8 maggio 2026 il ricorrente ha rinunziato al ricorso;considerato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen · Corte di Cassazione: :Qnaiti Salah nato a (MAROCCO) il 06/11/1975avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato agli effetti civili nell’interesse della parte civile AnthonyMazzeo;rilevato che con dichiarazione sottoscritta ed autentica dal difensore e procuratorespeciale dell’8 maggio 2026 il ricorrente ha rinunziato al ricorso;considerato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione rinuncia alla motivazione rinuncia d'eredità desistenza dall'azione rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna alpagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favoredella cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod.
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Testo completo

:Qnaiti Salah nato a (MAROCCO) il 06/11/1975avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato agli effetti civili nell’interesse della parte civile AnthonyMazzeo;rilevato che con dichiarazione sottoscritta ed autentica dal difensore e procuratorespeciale dell’8 maggio 2026 il ricorrente ha rinunziato al ricorso;considerato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna alpagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favoredella cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause diinammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzionepecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarataex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata exart. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6,sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma più contenuta di eurocinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI