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Ordinanza — n. 22279/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of specific grounds regarding aggravated recidivism and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding aggravated recidivism. The appellant argued that the lower court relied solely on prior convictions without assessing the specific disvalue of the criminal path, yet the judgment highlighted the short interval between previous convictions and the current offense. The Court rejected this because the lower court explicitly considered additional disvalue factors beyond mere prior records, rendering the appellant's lack of specific logical objections fatal to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to specifically challenge the logical consistency of the court's assessment of aggravating circumstances and the evaluation of the criminal path.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal aggravated recidivism disvalue of criminal path short interval between crimes logical consistency of reasoning specific objections required divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Portelli Daniele;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica edinfraquinquennale, non è consentito poichè del tutto generico. Invero, la censura muove dalpresupposto che il riconoscimento dell’aggravante speciale sia stata ancorataesclusivamente al dato obiettivo della sussistenza di precedenti penali, a fronte, invece, diun giudizio di disvalore che il primo giudice aveva fondato anche su profili di disvalore trattidalle circostanze del fatto, al fine di avvalorare che il percorso delinquenziale in precedenzaintrapreso non fosse sopito.

La sentenza impugnata ha anche indicato il lasso di tempo nonelevato trascorso tra la data di irrevocabilità delle precedenti condanne e i fatti oggettodell’odierno giudizio. A fronte, dunque, della declinazione di specifici elementi di disvaloreche si aggiungono ai precedenti penali, nel motivo di ricorso non si rinvengono specifichedoglianze mosse a proposito della tenuta logica di tali argomenti ostativi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI