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Ordinanza — n. 22276/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22276/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding liability and mitigating circumstances were rejected as merely repetitive of issues already decided by the lower court without new substantive critique. Consequently, the appeal failed because it lacked the specific argumentation required by law to challenge the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and argumentative; generic repetitions of lower court findings render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments court costs criminal procedure motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
art. 133 cod. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017
pen.)(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv.
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Testo completo

;considerato che il primo motivo, con cui si censura violazione di legge conriferimento alla ritenuta responsabilità ed il secondo motivo, con cui si deduce violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sonoconsentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale evidenzia che i conti dellapersona offesa sono stati prosciugati da quando l’imputata ha iniziato a lavorare per lastessa, mediante continui prelievi di contanti e di assegni, anche espressamente intestatiall’imputata stessa, tale prosciugamento sistematico dei conti è senz’altro rivelatoredell’impossessamento delle somme (sul punto, si vedano pagine 9-10-11);che, in ordine al secondo motivo i giudici di seconde cure hanno evidenziato lemotivazioni per le quali rigettare le argomentazioni difensive, adducendo il comportamentoprocessuale dell’imputata (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata);ritenuto, inoltre, che tale motivo è manifestamente infondato perché l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590) e tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato che lacondotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" puògiustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (Inmotivazione, la S.C. ha osservato che se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta dellegislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesadall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per lavalutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, aglieffetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.)(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 –01);osservato altresì che il primo motivo di ricorso è generico perché fondato suargomenti che ripropongono lestesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice delgravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art.591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che in ragione delle condizioni personali della persona offesa vadisposto a norma dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso diriproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati nel provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.