Italian court dismisses appeal claiming erroneous application of Article 54 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying Article 54 of the Penal Code. The appellant argued the decision lacked proper reasoning regarding the absence of imminent danger and the impossibility of legal alternatives. The court ruled that the appellate judgment correctly identified the lack of necessary elements for the defense and that the reasoning was not vitiated by the specific defects outlined in Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a criminal judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, without assessing whether the motivation corresponds to the acquired procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Blanda;considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali ilricorrente contesta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione all’art. 54 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché il viziocensurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. (cfr.pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello fondano la propria decisionesull’insussistenza del pericolo imminente ed attuale richiesto ai fini dell’applicazionedell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., evidenziando in particolare, da un lato, la nontrascurabile durata della permanenza nell’abusiva occupazione, e dall’altro, la mancataallegazione di elementi idonei a dimostrare l’assoluta impossiibilità per l’odierno ricorrente diricorrere a soluzioni alternative lecite rispetto alla condotta delittuosa posta in essere);che, invero, dalla lettura delle sentenze di merito non risultano allegati gli altrielementi costitutivi della scriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilitàaltrimenti del pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolorisolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10649 del 30/10/2019,dep. 2020, Rv. 278520 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI