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Ordinanza — n. 22273/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical argumentation flaws in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning violated procedural law. The appellant argued the decision lacked logical coherence regarding evidence evaluation and attempted extortion reclassification, but the court found the lower court's argumentation linear and consistent with the trial record. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged decision lacks a logical argumentative apparatus, as the Court of Cassation cannot verify the correspondence between motivation and acquired procedural facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal logical argumentation procedural law violation evidence evaluation attempted extortion court costs prescription period minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 393 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 629 c.p.
Art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
56 e 629, commi 1 e 2 con riferimento all’art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (congiudizio di prevalenza ai fini della pena delle attenuanti generiche) per il quale è stabilito untermine di prescrizione ordinario di anni 13 e mesi 4 cui va aggiunto l’aumento di ¼ stabilitodalla legge.
Art. 62 c.p.
56 e 629, commi 1 e 2 con riferimento all’art. 628, comma 3, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
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Testo completo

'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pietro Galante e la successiva memoria del 4maggio 2026;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, è manifestamente infondatopoiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quelloche emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., in quantodalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionaleconnotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementiprobatori in atti (si vedano pagine 3 e 4, ove i giudici del merito motivano sull'attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, in ragione della coerenza della versione fornita);dovendosi, peraltro, richiamare, in tale prospettiva, il principio di diritto affermato da questaSuprema Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilitàdella persona offesa integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e noncensurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata siaaffetta da criticità giustificative, evenienze che non ricorrono nel caso di specie (Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, Rv. 278609);che, peraltro, quanto alla prospettata riqualificazione del fatto nell’alveo dell’art.393 c.p., la censura fa leva su un dato di merito che la Corte d’appello ha escluso averediretta interferenza con il contenuto della pretesa minacciosa esatta nei confronti della p.o.,facendo riferimento anche al contenuto di un messaggio che l’imputato avrebbe scritto allap.o. il cui tenore è logicamente compatibile con la conclusione raggiunta dai giudici di merito;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende;ritenuto che il reato non risulta ancora prescritto trattandosi di tentata estorsioneaggravata (artt. 56 e 629, commi 1 e 2 con riferimento all’art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (congiudizio di prevalenza ai fini della pena delle attenuanti generiche) per il quale è stabilito untermine di prescrizione ordinario di anni 13 e mesi 4 cui va aggiunto l’aumento di ¼ stabilitodalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI