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Ordinanza — n. 22272/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding witness testimony evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22272/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the lower court. The first-instance judge had thoroughly examined the evidence, noting that the accused was identified by victims due to his habitual behavior and was positively recognized by all except one victim, who had provided a photograph during the trial. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not correlate with the facts of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity witness testimony evaluation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure repetition of arguments espulsione di familiari asilo familiare per eritrei disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di El Maati Elfriyekh;considerato che entrambi i motivi di ricorso, i quali deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova testimoniale, sono genericiperché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenuteinfondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art.591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione;che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva già puntualmente scrutinato laquestione, evidenziando come l’imputato fosse stato riconosciuto con certezza dalle personeoffese nell’immediatezza dei fatti, anche in ragione della circostanza che lo stesso era solitorecarsi presso l’esercizio commerciale senza corrispondere il dovuto, e ribadendo altresìcome, nel corso del dibattimento, egli fosse stato individuato da tutte le vittime, ad eccezionedi Pal Pinto, il quale, tuttavia, all’epoca della rapina aveva scattato una fotografia all’odiernoimputato mediante il proprio telefono cellulare, immagine successivamente esibita nel corsodell’esame testimoniale e dallo stesso espressamente riconosciuta e confermata (si veda, inparticolare, pagina 6 della sentenza di primo grado);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI