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Ordinanza — n. 22269/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specify factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22269/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for excessive sentencing and legal errors but failed to specify the factual elements supporting these claims. The court ruled that the appeal was too generic, violating the requirement to indicate specific grounds for review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate the specific factual elements underlying the grievances, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal requirements specific factual elements Art. 581 c.p.p. procedural costs award lack of motivation excessive sentencing claim minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

6/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Castillo Yeilin Ramon;considerato che il ricorso, il quale deduce: violazione di legge; carenza dimotivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e vizio dimotivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile per esseredel tutto generico;che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena diinammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre lecensure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello diindicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze;che, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI