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Ordinanza — n. 22268/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible or manifestly unfounded regarding fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22268/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and dismissed the substantive grounds as manifestly unfounded. The appellant argued for legal violations regarding fraud classification and sentencing, but the appellate court had already thoroughly addressed these points, finding the lower court's reasoning logical and consistent with established case law. The court emphasized that the appeal lacked novelty and failed to provide a specific comparison with the lower court's complex legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not new or were not raised in the appeal, and is dismissed if the cited errors are manifestly unfounded or the reasoning is logically sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reiterative grounds fraud classification procedural violation segno che può indurre in errore segno di dominio pubblico abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen.,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen.,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
pen.,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod.
Art. 640 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 640, cod.pen.;2.
Art. 641 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto in insolvenza fraudolenta (ex art. 641 cod. pen.) in luogo del reato di truffa;3.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen.;5.
Art. 62-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis, cod.
art. 641 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto in insolvenza fraudolenta (ex art. 641 cod. pen.) in luogo del reato di truffa;3.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen.;5.
art. 640 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 640, cod.pen.;2.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Riva;considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, con cui sideduce, rispettivamente:1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 640, cod.pen.;2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto in insolvenza fraudolenta (ex art. 641 cod. pen.) in luogo del reato di truffa;3.

Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen.;5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen.,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.;ritenuto, inoltre, che gli stessi motivi risultano reiterativi di profili di censura giàprospettati in sede di appello e già puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale,dovendo gli stessi considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, in quanto nonsorretti da un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche egiuridiche poste a fondamento della decisione del provvedimento impugnato; che, infatti, con riferimento ai primi due motivi, i giudici di appello hannopuntualmente e congruamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto per cui, facendo esattaapplicazione dei richiamati principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deveritenersi pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello soggettivo,la fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., e conseguentemente l’esclusione dell’applicabilitàdella diversa ipotesi prevista dall’art. 641 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3 dellasentenza impugnata, ove i giudici di merito danno puntualmente conto del fatto che gli artifizie i raggiri siano stati realizzati mediante l’utenza telefonica allo stesso intestata, cosìinducendo in errore la persona offesa e determinandola a eseguire prestazioni di trasporto inassenza del pagamento del corrispettivo dovuto, evidenziando altresì come non siaconfigurabile la fattispecie di insolvenza fraudolenta, posto che l’imputato non si è limitato auna mera dissimulazione della propria condizione economica - di per sé astrattamenteidonea a integrare gli estremi di tale reato -, ma ha posto in essere una condotta connotatada ulteriori e specifici artifici e raggiri, tali da integrare pienamente la più grave fattispeciecontestata.);che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la corte territoriale nel rigettare larichiesta (si veda pag. 3), ha fondato la propria decisione valorizzando in via prevalentel’abitualità della condotta, desunta dai numerosi precedenti penali specifici dell’imputato perplurimi episodi di truffa e insolvenza fraudolenta, ritenuti indicativi di una spiccatapropensione a delinquere e ostativi all’accoglimento dell’istanza;che, in relazione al quinto motivo, la Corte territoriale ha giustificato il diniegovalorizzando, da un lato, le modalità concrete di realizzazione della condotta truffaldina, giàritenute dal giudice di primo grado sintomatiche di un agire connotato da tratti diprofessionalità, e, dall’altro, la personalità dell’imputato, desunta dai plurimi precedentipenali, in larga parte relativi a reati contro il patrimonio, evidenziando inoltre come non risultiposta in essere alcuna condotta riparatoria volta al ristoro del pregiudizio economico soffertodalla persona offesa, pregiudizio che non appare affatto di modesta entità (si veda, inparticolare, pag. 4 della sentenza impugnata);osservato, infine, che il quarto motivo, con cui si censura violazione di legge evizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’unicità del reato, non èconsentito in sede di legittimità atteso che la relativa censura non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo deimotivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagine 3 e 4, ove risulta che ladoglianza difensiva era limitata alla richiesta di riduzione dell’aumento di pena per lacontinuazione, senza alcuna deduzione sul diverso profilo oggi prospettato);che, comunque, il motivo si rivela manifestamente infondato tenuto conto che si èal cospetto di due prestazioni contrattuali differenti, peraltro da rendersi in momenti, luoghi etempi diversi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI