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Ordinanza — n. 22262/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual elements supporting the legal grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22262/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Sabri Zidi, argued for excessive sentencing and legal errors but submitted only generic complaints without detailing the specific facts underlying his grievances. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the grievances, otherwise it is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual elements Code of Criminal Procedure generic grievances supervisory function procedural requirements espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Sabri Zidi;considerato che il ricorso, il quale deduce: violazione di legge; carenza dimotivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e vizio dimotivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile per esseredel tutto generico;che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena diinammissibilità, della specificità dei motivi, per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere didedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anchequello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze;che, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI