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Ordinanza — n. 22253/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for habitual conduct and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22253/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Davide Amato's appeal inadmissible regarding the denial of exclusion from punishability and generic mitigating circumstances. The lower court based its decision on Amato's habitual conduct and social alarm caused by his flight, while Amato argued for specific reasoning flaws. The Supreme Court upheld the dismissal, citing established principles that lack of positive evidence justifies denying generic mitigating factors post-2008 reform.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis d.l. 92/2008: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified by the absence of positive elements or circumstances, particularly after the 2008 reform requiring more than mere unrecorded status for leniency.

Parole chiave

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exclusion from punishability generic mitigating circumstances habitual conduct social alarm inadmissible appeal positive evaluation Cassa delle ammende attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
159 del 2011;ritenuto aspecifico il motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusionedella punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 75, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011
Art. 73, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011
Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato» (Sez.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011;ritenuto aspecifico il motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusionedella punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

rte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Davide Amato ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la qualela Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sua condanna per i reati di cui agliartt. 75, comma 1, e 73, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011;ritenuto aspecifico il motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusionedella punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che la Corte ha ancorato – con motivazionenon manifestamente illogica – sia all’abitualità della condotta (inferita dai precedenti penali edalla duplicità delle violazioni giudicate nel presente processo), sia all'allarme socialederivante dalla violazione della prescrizione imposta dall'Autorità e dalla condotta di fuga,inferendone la natura tutt'alto che tenue dell'offesa;rilevato che analoghe considerazioni di aspecificità devono svolgersi con riferimentoall’asserito vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuantigeneriche, correttamente fondato sull’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazionee sui precedenti penali, coerentemente con il consolidato principio secondo cui «Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivatodal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragionedopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE