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Ordinanza — n. 22228/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding objective circumstances and minor offense threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22228/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Lorenzo Cuzzupè's appeal against his conviction for unauthorized weapon carrying inadmissible. Cuzzupè argued that the appellate court failed to consider objective circumstances, such as the connection between the knife and his immediate interaction with his son, which could justify the act. The court rejected these claims as lacking specificity and failing to engage with the lower court's reasoning on the absence of a mitigating motive. Consequently, the appeal was dismissed, and Cuzzupè was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975; Art. 111, comma 1, c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding the evaluation of objective circumstances or the application of the minor offense threshold without engaging with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized weapon carrying minor offense threshold lack of specificity objective circumstances court costs fine fund payment

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
Considerato che Lorenzo Cuzzupè ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n.
Art. 111, comma 1, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024
110, deve tenersi contonon solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalitàdel fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fattoobiettivo del porto ingiustificato»(Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep.
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

lla Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Lorenzo Cuzzupè ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e lamenta in primo luogo la mancataconsiderazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (il collegamento delcoltello con l’attività svolta quel giorno con il figlio, giustificazione fornita nell’immediatezza aiverbalizzanti) che deponevano per la sua assoluzione;ritenuta tale censura interamente versata in fatto e rilevato che il ricorrente non siconfronta con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo, anche alla stregua di quanto puntualmente verbalizzato dai militari al momento delcontrollo e rimasto incontestato nel corso del giudizo di merito;ritenuto altresì del tutto aspecifico anche il motivo con il quale è lamentato il vizio dimotivazione sul diniego dell’ipotesi del fatto di lieve entità, con riferimento al quale la Corteterritoriale ha adeguatamente valorizzato le circostanze di tempo in cui la condotta è statarealizzata e che tale motivazione si pone nel solco del principio espresso da questa Cortesecondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso dilieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi contonon solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalitàdel fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fattoobiettivo del porto ingiustificato»(Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554– 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE