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Ordinanza — n. 22223/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded prescription and recidiva exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Giugliano's appeal against a conviction for contravention inadmissible. The court found the prescription defense manifestly unfounded because the statute of limitations must account for the 'Orlando Law' suspension period applicable to crimes committed between August 2017 and December 2019. Additionally, the recidiva objection was rejected as devoid of merit since the lower court never applied it, and the economic inability to pay bail was not a valid defense against penalty enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011: The statute of limitations for contraventions must include suspension periods under the Orlando Law for crimes committed during its validity, and economic inability to pay bail is not a valid ground for challenging penalty enforcement in criminal proceedings.

Parole chiave

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statute of limitations Orlando Law contravention recidiva bail enforcement inadmissible appeal penalty fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
Legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per ireati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
art. 159 cod. pen
288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Sez. 1, n. 11242 del 24/03/2026, Esposito
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Vincenzo Giugliano ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art.76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011;rilevato che è manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione del reato (la cuidata di consumazione è quella del 29 dicembre 2018, come emerge dallo stesso capod’imputazione che fa altresì riferimento a quella, irrilevante ai fini del calcolo del terminenecessario a prescrivere, dell’accertamento del fatto) poiché , in aggiunta al quinquennioprevisto per le contravvenzioni, dev’essere calcolato l’ulteriore termine derivantedall’applicazione della cd.

Legge Orlando;richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per ireati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134del 2021);rilevato altresì che la doglianza riguardante la recidiva è del tutto priva di pregio poichéla stessa non è stata mai applicata da parte del Giudice di merito; considerato altrettantoinfondato in modo manifesto l’ulteriore censura sviluppata nel ricorso che trascura il principioespresso in sede di legittimità secondo cui «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligodella cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale èdeducibile anche nel giudizio penale, incombendo sull'imputato l'onere di allegare i fatti chehanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione delproprio stato di indigenza, e sul giudice, conseguentemente, il dovere di accertare la realecondizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza»(Sez. 1, n. 11242 del 24/03/2026, Esposito, Rv. 289637 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE