Italian Court dismisses appeal for illegal gun possession due to insufficient motivation and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for illegal possession of firearms, arguing insufficient motivation regarding the weapon's functionality and attribution of conduct. The court rejected these claims as mere repetitions of the appellate court's already-dismissed arguments, finding the lower court's reasoning adequate and specific.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation founded on grounds that merely repeat the arguments already examined and dismissed by the court of merit are inadmissible, as they fail to perform the specific function of providing a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Emilio Piscedda ricorre avverso la sentenza in preambolo con la qualela Corte di appello di Cagliari ha confermato la sua condanna per il reato di illegaledetenzione di armi e parti di esse;ritenuto che sono inammissibili i primi tre motivi con i quali si denuncia l’insufficienzadella motivazione, svolta anche per relationem rispetto a quella del Giudice di primo grado,sull’attribuibilità della condotta all’imputato e sulla funzionalità del fucile, trattandosi di motivipedissequamente riproduttivi delle censure contenute nell’atto di appello che il Giudice disecondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;rilevato, infatti, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sia sul rinvenimentodel fucile in luogo di diretta ed esclusiva disponibilità del ricorrente, sia sulla efficienzadell'arma, valorizzandosi le caratteristiche come descritta in atti, dunque – in assenza dielementi di segno contrario non emergenti né segnalati nell’impugnazione – certamentefunzionante;ritenuto che pertanto il Giudice di appello, pur in presenza di un atto di appello aspecifico, non si è limitato a un mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza diprimo grado, ma motivato in modo puntuale su ogni punto devoluto, onde non incorrere nelvizio di motivazione apparente;considerato che sfugge altresì a censura il motivo riguardante le circostanze attenuatigeneriche poiché le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indicigiustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione) e taliargomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffattoriconoscimento, in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamentedi merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzatol’assenza di elementi a tal fine positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01)considerato che – a fronte di complessiva motivazione adeguata, priva di fratturelogiche e aderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche, sicché pertinente si reputa l’arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE