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Ordinanza — n. 22216/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to positive drug test findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22216/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Supervision Tribunal's decision to revoke the defendant's semi-liberty status. The court found the lower tribunal's reasoning sufficient, noting that a positive tetrahydrocannabinol test constituted a grave breach of trust essential to the semi-libenefit. Consequently, the appeal was rejected as an attempt to substitute the judge's factual assessment with a new evaluation of circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court's review of a semi-liberty revocation is limited to verifying the adequacy of the lower court's reasoning; it cannot substitute its own factual assessment or admit subsequent documents that lack the value assigned by the defense.

Parole chiave

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semi-liberty revocation positive drug test trust relationship breach inadmissible appeal factual assessment review dipendenza da sostanze stupefacenti riabilitazione semilibertà

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq
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Testo completo

ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dellasemilibertà concessagli;letta la memoria, nella quale si svolge un motivo aggiunto, e il relativo allegato,depositati dalla difesa il 13 maggio 2026;ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sullaconseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamentocomplessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esitoconseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente puòessere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità dicommissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciarioche deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;

Sez. 1, n. 31739 del01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).;ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguatae rispettosa della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, valorizzando lacircostanza che il condannato era stato trovato positivo ai tetracannabinoidi (dunquesanzionato con l’esclusione dalle attività comuni per quindici giorni), a buona ragione ritenutofatto grave e sintomatico dell’inidoneità al beneficio concesso, del quale il condannatomostra di non comprendere appieno il significato;rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, nonconsentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità;ritenuto che nessun pregio può assegnarsi all’elemento documentale sopravvenuto,costituito dalla relazione del SerD del Carcere di Opera datata 29/04/2026, non solo perchéla stessa è successiva alla decisione del Tribunale, ma soprattutto perché non ha il valoreassegnatole dalla difesa (ossia l'indicazione dell’opportunità di un percorso terapeuticoesterno), avendo il Giudice specializzato ben tenuto in considerazione del parere del Got –secondo cui il semilibero doveva essere «seguito in un contesto più contenitivo, con ilsupporto degli operatori del SerD» – e, anche su tale base, ha revocato la misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.