Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural preclusion regarding a reiterated request for continuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant merely reiterated a previously rejected request for continuance under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the lower court ignored uniform jurisprudence regarding the unity of criminal design, but the court found no new elements to justify a fresh examination. Consequently, the court applied the principle of procedural preclusion to dismiss the appeal and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates a request already examined and rejected without presenting new elements, as the court must apply procedural preclusion of office.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato Salvatore Abbruzzo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice aquo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente tra il favoreggiamento personale neiriguardi di soggetto latitante che rivestiva il ruolo di vertice nella cosca Catarisano e il suoingresso, in epoca successiva, in detto sodalizio;ribadito il principio espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione che«In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusioneprocessuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina lainammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che silimiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche lainammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva chel'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile» (Sez.
U, n. 40151 del19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01);rilevato che – nel caso in esame – il condannato aveva formulato istanza ai sensidell’art. 671 cod. pen. in seguito al rigetto di una precedente istanza, allegando qualielementi di novità circostanze che hanno fatto già parte dello scrutinio del precedenteGiudice dell’esecuzione, sicché il Collegio può e deve dichiarare l’inammissibilità del ricorsoproposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente dirilevare la preclusione processuale, ha rigettato nel merito la richiesta di applicazionedell'istituto della continuazione meramente reiterativa di precedente istanza già respinta conordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE