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Ordinanza — n. 22211/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal continuity, upholding execution judge's factual finding of interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22211/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize criminal continuity. The appellant argued that two participatory acts by the same criminal organization constituted a single continuous crime, citing uniform precedent. The court rejected this, noting the execution judge correctly identified the appellant's absolute absence between the acts as an interrupting event, a factual determination reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The requirement of a single criminal design for continuity is a matter of fact for the trial judge, and the absence of the participant between acts can constitute an interrupting event even within mafia associations.

Parole chiave

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criminal continuity mafia association interrupting event execution phase participatory crime differimento dell'esecuzione della pena abbandono del procedimento penale continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri,Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ella Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Giuseppe Spagnolo ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice aquo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, trattandosi di duefrazioni di condotta partecipativa della stessa organizzazione criminale;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); richiamato, con particolare riferimento alla continuazione tra reati associativi, l'ulterioreconsolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «il principio secondo cui l'identitàdeldisegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzioneo la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quellideterminati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sonoaccettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non èincompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello diappartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condottaassociativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o dacondanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per ilsodalizio»;ritenuto che, nel caso in esame, invece il Giudice dell’esecuzione ha svolto ampia earticolata motivazione, anche alla stregua delle risultanze tratte dalle sentenze di merito,valorizzando che tra le due frazioni di condotta partecipativa vi era stata l’assoluzionedell’istante e che tale elemento ben poteva costituire evento interruttivo ai fini sopra descritti;Ricordato che In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità deldisegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice dimerito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorrettoda una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n.10939 del 18/12/2025, dep. 2016, F., Rv. 289635 – 01;

Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri,Rv. 187740-01); considerato che – a fronte di tale congrua e logica motivazione – la difesa si è limitata ainvocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, riproponendo leargomentazioni contenute nell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, comma 2, cod. pen.; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a taledeclaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE