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Ordinanza — n. 22210/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding continuity of offenses in preventive measures execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22210/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the continuity of offenses. The appellant argued that multiple violations of preventive measures committed within a single day constituted a single criminal design, citing uniform case law. The court found the lower judge's reasoning sound, noting that the violations reflected a habitual lifestyle rather than a unified premeditated plan, and thus the appeal lacked specific grounds to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of continuity in preventive measures execution requires a rigorous verification of premeditation; mere temporal proximity and homogeneity of acts are insufficient without evidence of a single underlying volitional determination.

Parole chiave

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continuity of offenses preventive measures execution criminal design unity habitual lifestyle inadmissibility of appeal judicial review standards premeditation verification criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Dino Beltrame ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Dino Beltrame ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Dino Beltrame ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte(violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione) e la loro commissione adistanza di appena un giorno e che costituiscono, in realtà, un'unica violazione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando sintetico, ma adeguato conto della loro applicazione e, in manieraesente da illogicità e incongruenze, ha per un verso escluso la tesi del ricorrente dell’unicitàdella violazione (smentita dalla lettura delle sentenze di merito che nulla chiarivano in puntodi allontanamento del sottoposto a misura dal Comune del soggiorno obbligato) e, per altroverso, anche alla luce delle plurime condanne riscontrate nel certificato del casellariogiudiziale (per ben ventotto violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione), haritenuto che la commissione di quelle oggetto di scrutinio, sebbene ravvicinate, costituissel'esito di un comportamento criminale abituale, espressivo esclusivamente di uno stile di vita(p. 4 del provvedimento impugnato), avulso dall'unitaria e anticipata ideazione;rilevato che tale motivazione, scevra da fratture razionali, è rimasta sostanzialmenteincontestata con il ricorso, del tutto a-specifico (il ricorrente si è, invero, limitato a ribadireassertivamente l'esistenza del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e l'insufficienzadella motivazione del Giudice dell'esecuzione;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE