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Ordinanza — n. 22208/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses illegal entry appeal, ruling lack of documents proves unlawful stay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22208/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mohamed Mounafi's cassation appeal inadmissible against a lower court conviction for illegal entry and stay. The court found the lower judge correctly determined that Mounafi's absence of any legitimizing documents proved his unlawful presence without requiring further evidence of regularization attempts. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Mounafi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis ter, comma 1, lett. a, lgs. n. 286/1998; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The court may dismiss an appeal as inadmissible when the lower court's decision correctly establishes that an extracommittee citizen lacks any document legitimizing entry or stay, thereby confirming the unlawful nature of their presence.

Parole chiave

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illegal entry and stay extracommittee status lack of legitimizing documents inadmissible appeal court costs and fine

Disposizioni normative citate

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Art. 10-bis ter, comma 1, lett. a, lgs. n. 286/1998
Considerato che Mohamed Mounafi ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo con la quale il Giudice di pace l’ha condannato per il reato di cui all’art. 10-bisd.lgs.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
286 del 1998; ritenute manifestamente infondate e interamente versate in fatto le censure riguardantila violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, Ouakib Bouzekri, Rv. 277920
Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503
Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, Benjannet, Rv. 249472
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

GIUDICE DI PACE di Ravennadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Mohamed Mounafi ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo con la quale il Giudice di pace l’ha condannato per il reato di cui all’art. 10-bisd.lgs. n. 286 del 1998; ritenute manifestamente infondate e interamente versate in fatto le censure riguardantila violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, poiché ladecisione del Giudice si è posta nell'alveo del principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadinoextracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero chequesto non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019,dep. 2020,Ouakib Bouzekri, Rv. 277920 – 01;

Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv.256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Benjannet, Rv. 249472 - 01);rilevato, invero, che – nel caso che ci occupa – dagli atti acquisiti sull’accordo delleparti è emerso che il ricorrente era sprovvisto di qualsiasi documento idoneo, sicché ilgiudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che egli si fossetrattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo, non essendovi alcuna prova che avessecercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione; ritenuto il Giudice di pace ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative eha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto, ricostruiti a mezzo delle risultanzeprocessuali, e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le stessenon appaiono esposte alle censure del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilitàche può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE