Italian Court dismisses appeal against prison benefits denial due to discretionary risk assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Supervision Tribunal's refusal of home detention and probation. The Tribunal denied benefits based on a discretionary prognosis of reoffending risk, despite the applicant's arguments regarding his good conduct and work prospects. The Court affirmed that judges must independently evaluate personality and lifestyle factors rather than being bound by prior judgments or automatic rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 c.p.p.; Art. 64 c.p.p.: The granting of alternative measures to detention is subject to the discretionary evaluation of the supervision magistrate, who must verify the convict's merit and suitability for social reintegration without being bound by automatic criteria or prior judicial assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
er cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanze didetenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo dipena in corso di espiazione per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamentiin famiglia;rilevato che, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Giudice specializzato negato l’accesso ai benefici sulla sola scorta della mancataammissione dei fatti per i quali è stato condannato e che è pervenuto alla formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati,nonostante la rivisitazione del suo agito criminale, la corretta condotta carceraria e ladocumentata prospettiva di attività lavorativa; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi iviespressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti lamisura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza chenon ha affatto ancorato il diniego di entrambi i benefici alla mancata prova del ravvedimento,né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità del fatto commesso.
Piuttosto, come ècorretto, ha correlato anche a questi elementi l’evoluzione trattamentale del condannato e,senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionalefinale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto diponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando la recente e soloembrionale revisione critica (rispetto al precedente approccio minimizzante banalizzante) ela necessità della sperimentazione preliminare di brevi permessi orari con la madre e con lacompagna, così come attestato nelle due relazioni dell’equipe trattamentale;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicchéil ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.