Cassation court dismisses appeal regarding therapeutic probation and home detention due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for therapeutic probation and home detention, citing the appellant's continued social danger and lack of therapeutic progress. The court affirmed that these measures require a discretionary assessment of the convict's personality and suitability for reintegration, which the lower court correctly evaluated based on pending charges and lack of critical self-reflection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 d.P.R. 309/1990; Art. 52 d.lgs. 196/03: The granting of alternative detention measures is subject to the surveillance judge's discretionary evaluation of the convict's merit and social danger, and appeals lacking merit or proper grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di XXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico e della detenzione domiciliare, èmanifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto merariproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); ricordato che anche nel caso della detenzione domiciliare il giudice, basandosi sullerelazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, masenza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sullasua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto aquelle sunteggiate nel ricorso e ha correttamente valorizzato, in senso contrario allaconcessione della misura, la pericolosità sociale (emergente dai precedenti penali e daicarichi pendenti), il mancato riscontro dell’attività lavorativa prospettata per l’esecuzionepenale sterna e la totale assenza di revisione critica del proprio agito criminale (confermandola tesi del complotto ordito ai suoi danni); ricordato, infine, che – quanto all’affidamento in prova terapeutico, dovendo tale misura assicurare la prevenzione dei reati,«non può essere concesso al condannatot o s s i c o d i p e n d e n t e r i t e n u t o a t t u a l m e n t e p e r i c o l o s o , a t t e s o c h e i lprogramma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018,Massimino Salvatore, Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; ritenuto infine che caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.