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Ordinanza — n. 22202/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding withheld prison mail as properly motivated by security concerns.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22202/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to withhold outgoing prison mail. The detainee argued for the delivery of correspondence to his son, but the court found the prison judge's refusal was sufficiently motivated by specific security risks within the text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The decision to withhold prison correspondence must be motivated by concrete elements justifying a reasonable doubt about the content's safety, balancing investigative needs against the detainee's right to information.

Parole chiave

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prison correspondence mail withholding security motivation prison surveillance inadmissible appeal detainee rights criminal procedure restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 64 c.p.p.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao
Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone
Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv.
Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone
Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga
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Testo completo

del 20/01/2026 del TRIUNALE di SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Carlo De Stefano ricorre per cassazione avverso l’ordinanzain preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino, decidendo sul reclamoavverso il provvedimento con il quale era stata trattenuta la corrispondenza in uscitaindirizzata al figlio ; ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro,per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto delpredetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenzeinvestigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmentedubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice letturadel testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire aldetenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e diverificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez.1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.259472); ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assolto, perchéil Giudice ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il suotrattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava i passaggi dellamissiva nei quali si faceva riferimento al fatto che il condannato esprimeva il «piacere che ilfiglio indossasse un capo di abbigliamento a lui appartenuto», che poteva simboleggiare unpassaggio di consegne nell’ambito del gruppo criminale di appartenenza del primo; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE