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Ordinanza — n. 22198/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld conviction for carrying weapons based on offense severity and defendant's personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22198/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Mara Haldares and Franco Smopech inadmissible, upholding their conviction for carrying weapons without justification. The appellate court had convicted the defendants for carrying a baseball bat, serrated knife, and slicer, noting the plural nature of the items and their hidden storage in a car seat. The Supreme Court affirmed this reasoning, citing established case law that the offense's severity depends not only on the weapon's dimensions but also on the specific circumstances and the defendant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975; Art. 4, l. n. 895 del 1967: The court must consider all factual modalities and the defendant's personality to determine the gravity of the offense under the provision for minor cases, rendering appeals based on insufficient assessment of these factors inadmissible.

Parole chiave

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carrying weapons without justification minor offense gravity assessment defendant personality relevance inadmissible criminal appeal plural weapons carrying hidden storage circumstances Cassa delle ammende porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975
Considerato che Mara Haldares e Franco Smopech ricorrono avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna per ilreato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 4, l. n. 895 del 1967
Considerato che Mara Haldares e Franco Smopech ricorrono avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna per ilreato di cui all'art. 4 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024
110 del 1975, deve tenersi conto non soltanto delledimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e dellapersonalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del portoingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep.
Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca
Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta
276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta,Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

) nato a Bussolengo il 15/12/1974avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Mara Haldares e Franco Smopech ricorrono avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna per ilreato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 relativamente al porto senza giustificato motivo diuna mazza da baseball, di un coltello a serramanico e di un taglierino; rilevato – quanto all’unico comune motivo di ricorso, riguardante l’omessoriconoscimento della ipotesi di cui al l’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 – che la sentenzaimpugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minimaoffensività del fatto dalle seguenti circostanze:

i) la pluralità di oggetti illecitamente portatifuori dall’abitazione; ii) l’avvenuta detenzione delle a circostanza pacifica che gli imputatidetenessero tali oggetti in una botola ricavata sotto il sedile dell’autovettura su cuiviaggiavano, nella loro immediata disponibilità; iii) il fatto che l’autovettura viaggiasse dietroun mezzo pesante con un andatura anomala;ritenuto che tale motivazione si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal terzocomma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non soltanto delledimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e dellapersonalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del portoingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01;

Sez. 1, n.26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta,Rv. 254554 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE