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Ordinanza — n. 22197/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for early release due to repeated disciplinary infractions indicating lack of rehabilitation. The court ruled that external conduct, not social reintegration, determines eligibility for parole benefits. The decision emphasizes that violations reflecting persistent criminality negatively impact adjacent parole periods. The court found the lower tribunal correctly applied legal principles regarding behavioral evaluation. Consequently, the appeal was declared inadmissible with costs awarded to the state. This case clarifies the strict criteria for assessing detainee progress toward release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22197/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Picozzi's appeal for early release inadmissible, upholding the lower tribunal's rejection of his request. Picozzi argued for his release based on time served, but the court emphasized that parole eligibility depends solely on external conduct and adherence to the rehabilitation process, not on achieved social reintegration. The court determined that Picozzi's repeated disciplinary infractions demonstrated persistent criminality and a refusal to participate in reeducation, justifying the denial of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: The evaluation for early release is based exclusively on the detainee's external conduct and participation in the rehabilitation process, without requiring proof of achieved social reintegration; violations reflecting persistent criminality negatively impact adjacent parole periods.

Parole chiave

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early release eligibility rehabilitation process disciplinary infractions social reintegration parole benefit denial persistent criminality Cassation inadmissibility allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. pen.
Art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
pen., dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra
280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, Tabet
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, De Costanzo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ernesto Picozzi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha confermato quella con la quale ilMagistrato di sorveglianza di Varese aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipataavanzata dal condannato in relazione ai due semestri (dall’8 aprile 2024 al 7 aprile 2025) dipena espiata; letta la memoria depositata il 14 maggio 2026;richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata,forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, delcondannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effettorieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cuitende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato vaparametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi dirisocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione socialein itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Sez. 1, n.12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01),sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera dirieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi,deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez.1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016,Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv.263428 - 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo deirichiamati principi, confermando il rigetto della liberta anticipata sulla scorta della pessimacondotta serbata nei semestri in scrutinio, essendo destinatario di ben quattro diffide nelprimo periodo e di una diffida nel secondo per le ragioni che sono state dettagliatamenteindicate e qualificate come gravi nel provvedimento impugnato;rilevato altresì che, a fronte di una valutazione sull’incidenza di tali fatti – peraltrointegranti violazione delle prescrizioni della misura del differimento della pena per ragioni disalute cui è sottoposto – ritenuti sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancatapartecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesimecensure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE