Italian Court dismisses appeal against conviction for public place contravention due to lack of causal link argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Elvis Coda Prim and Derek Coda Prim inadmissible. The appellants argued that the court failed to assess the causal link between their mere presence and the contravention under Article 681 of the Penal Code, citing a specific legislative provision. The court rejected these arguments, affirming that the appellants were liable as managing partners who actively arranged safety measures, and noting that the cited law regarding administrative procedures does not apply retroactively to criminal acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 681 cod. pen.; Art. 38-bis d.l. n. 76 del 2020: The court's failure to examine a specific causal link argument renders the appeal inadmissible when the lower court correctly established liability based on active management and existing legal principles regarding administrative criminality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sarano il 24/02/1986avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;Considerato che Elvis Coda Prim e Derek Coda Prin ricorrono avverso la sentenza conla quale la Corte di appello di Firenze ha confermato l’affermazione di responsabilità nei lororiguardi per la contravvenzione di cui all’art. 681 cod. pen.; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio del «nesso causale» tra la condottacontestata e la mera presenza dei ricorrenti sui luoghi al momento del controllo esull’applicabilità dell’art. 38-bis d.l. n. 76 del 2020, si appalesa completamente aspecifico eriproduttivo delle stesse censure prospettate con l’appello, adeguatamente vagliate esuperate dalla Corte territoriale;considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta in primo luogo con l’affermazione –corretta in diritto – secondo cui «Il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivoltoesclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblicospettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senzaaver osservato le prescrizioni dell 'autorità a tutela della incolumità pubblica.Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi,occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo»(Sez. 1, n. 2196 del 01/12/1995, dep. 1996, Paoletti, Rv. 203829 – 01; si veda anche Sez. 1,n. 33779 del 10/06/2013, Tonetto, Rv. 257176 – 01), sicché a nulla vale lamentare chel’affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata sulla mera presenza in loco da partedei ricorrenti, laddove invece la Corte d’appello ha chiarito che gli imputati erano i sociaccomandanti della società e di fatto coloro che si erano concretamente adoperati perapporre le delimitazioni delle vie di fuga e la collocazione degli estintori lì dove previsti (p. 4della sentenza);rilevato che anche sull’invocata applicazione dell’art. 38-bis d.l. n. 76 del 2020 il ricorsotrascura del tutto l’articolata motivazione – ancora una volta rispettosa della lettera dellalegge e della giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel provvedimento – invirtù della quale la stessa è stata esclusa e, segnatamente, la constatazione che il principiodi retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento allasuccessione di leggi amministrative che regolano le procedure per lo svolgimento di attività,il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni, poiché in tale ipotesi rimanefermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativocontrollo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fattostesso (Sez. 3, n. 26821 del 08/09/2020, Colluto, Rv. 279900 – 01);rilevato, conclusivamente, che la motivazione della sentenza impugnata, in pienaconformità ai principi di diritto soprarichiamati, ha indicato le ragioni, in forza delle quali lacondotta tenuta dagli imputati non può considerarsi priva di qualsiasi attitudine lesiva (equindi carente di offensività "in concreto") e tale ragionamento è criticato in modomeramente assertivo;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE