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Ordinanza — n. 22194/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution court correctly rejected continuity claim due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of the continuity claim. The appellant argued for a single criminal design regarding separate offenses, but the execution court found the acts heterogeneous and temporally disconnected. The court affirmed that without evidence of a unified deliberation, the offenses cannot be treated as continuous.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a rigorous verification of whether subsequent offenses were planned at the time of the first crime, and mere homogeneity or spatial-temporal proximity is insufficient to prove a single underlying intent.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings unified criminal design separate judgments inadmissible appeal norme sulla concorrenza mancata attuazione degli accordi illeciti giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Oronzo Catacchio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;letta la memoria depositati in data 22 aprile 2026;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, qualielementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso la eterogeneità dei reati e ilcarattere occasionale ed estemporaneo dell'azione.

Sotto questo profilo il Giudicedell’esecuzione ha valorizzato il fatto che i fatti estorsivi di cui alla sentenza sub 1),commessi negli anni 2020/2021, traevano la loro origine su un accordo tra il condannato ealtro soggetto per la gestione di un’attività commerciale di gioco e scommesse, mentrel’illecita concorrenza per cui è stato condannato con la seconda sentenza era collegata allaspartizione territoriale tra varie organizzazioni criminali, sicché – con motivazione aderente aquanto emergente dalle sentenze di condanna e scevra da fratture logiche – ha inferito chela costituzione societaria del 2015 costituisse fatto estemporaneo sopravvenuto rispettoall’avvio dell’attività di illecita concorrenza del 2012, sicché a quella data l’evoluzioneestorsiva della vicenda societaria era del tutto imprevedibile; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE