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Ordinanza — n. 22191/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly assess the weapon's lethality and denied generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive of the appellate court's already rejected claims. The court ruled that the lower court's reasoning was logically coherent and sufficient, citing precedents that bar appeals based on mere repetition of arguments without substantive new critique.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that merely repeat the arguments already raised in the appellate court and specifically refuted by the court of first instance, failing to provide a substantive, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments specific critique required court costs and fine esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato» (Sez.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S.
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Cass.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
2017, S., Rv.269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario
239754) e che una valutazionesiffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv.
Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Agostino Esposito ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i reati di illegaledetenzione e porto di una pistola, esplosione in luogo pubblico e minaccia;ritenuto che il primo motivo di ricorso – in punto di lamentata assenza di adeguatamotivazione sulla capacità offensiva dell’arma, che si assume essere giocattolo alla streguadel mancato rinvenimento di bossoli e di residui dello sparo – è generico e rivalutativo,trascurando di confrontarsi con la motivazione dei Giudici di merito che tale censura hannoadeguatamente superato valorizzando, con motivazione logicamente coerente:

i) lecircostanze dell’azione, posto che l’esplosione dei colpi era avvenuta in occasione di una litee, segnatamente, quando la stessa stava degenerando, dunque con evidente finalitàintimidatoria; ii) il comportamento di Esposito che si è immediatamente disfatto dell’arma,incompatibile con la natura inoffensiva della stessa; iii) la ricerca su internet, dopo il fatto, daparte del ricorrente del tempo di permanenza dei residui dello sparo;considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche e aderente allerisultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche e richiamato ilpertinente arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami,Rv. 277710 - 01);considerato, quanto al secondo motivo, che sfugge a censura il motivo riguardante lecircostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientementemotivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili dipositiva valutazione) e tale motivazione si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01);considerato, infine, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio che lagenerica doglianza svolta sul punto dal ricorrente oblitera il principio, secondo cui, in tema dideterminazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che alriguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazionesiffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una penaal di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliatada parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nelsuo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Cass.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.267949);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE