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Ordinanza — n. 22190/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing benefits and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22190/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the denial of sentencing benefits and generic mitigating circumstances. The lower court's decision was upheld because the appellate court properly referenced the first-instance judgment's detailed reasoning on the gravity of the fire offenses and the absence of positive elements for leniency. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive review of the factual findings or the specific application of the statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically address the reasoning of the lower court regarding the denial of sentencing benefits or the exclusion of generic mitigating circumstances based on a lack of positive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing benefits generic mitigating circumstances fire offenses procedural inadmissibility carenza di credibilità oggettiva incendio intenzionale aggravato testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
È appena il caso diricordare che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazioneè insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
È appena il caso diricordare che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazioneè insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ella Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Giuseppe Li Vecchi ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, affidando il ricorso a tre motivi;ritenuto che le censure del ricorrente sulla sua responsabilità per i due fatti di incendiosono interamente versate in fatto e sollecitano questa Corte a una non consentitarivalutazione della provvista probatoria e indiziaria e, segnatamente:

i) quanto al reato sub2), del narrato della teste oculare che, invece, con motivazione scevra da fratture logiche, èstata ritenuta dai Giudici di merito pienamente attendibile, ad onta del rapporto parentale(figlia) con la persona offesa; ii) quanto al reato sub 3), delle dichiarazioni convergenti deiverbalizzanti che hanno riconosciuto l'imputato nelle immagini video come colui che avevaappiccato il fuoco;rilevato che la doglianza che si appunta sul confermato diniego della causa diesclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazionedella Corte territoriale che, dopo avere richiamato i principi espressi in sede di legittimità inmateria, ha fatto rinvio per relationem alla motivazione del primo Giudice, non senzavalorizzare, tra gli elementi negativi già attentamente scrutinati, « la non trascurabile gravitàdel pericolo per l’incolumità cagionato, le concrete modalità di realizzazione delle condottedelittuose e le circostanze di tempo e spazio in cui esse di sono estrinsecate, in orarionotturno e nel centro abitato»;considerato che a non miglior sorte è destinato il motivo in punto di ribadito diniegodelle circostanze attenuanti generiche, poiché la doglianza è a-specifica.

È appena il caso diricordare che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazioneè insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che i Giudici di merito si sono mossi all’interno ditali coordinate ermeneutiche, laddove hanno posto l’accento sull’assenza di elementi positivisuscettibili di valutazione.

Motivazione, quest’ultima in linea con l’ulteriore principio secondocui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto, infine, inammissibile l’ultimo motivo che si appunta sul diniego del beneficiodella non menzione della condanna poiché il Giudice di primo grado ha motivatocongruamente (p. 10 della sentenza) le ragioni per le quali, pur a fronte del riconoscimentodel beneficio della sospensione condizionale della pena, ha ritenuto che – per le finalitàspecial preventive della stessa – era opportuno che la condanna dispiegasse i propri effettisul piano dei rapporti sociali del condannato e che la Corte di appello ha richiamato talemotivazione, non avversata, se non genericamente, dall’imputato né con l’appello e né con ilricorso per cassazione;ritenuto che tale motivazione è rispettosa dell’insegnamento di questa Corte secondocui «La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensionecondizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le qualigli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli difondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario allaconcessione del beneficio negato» (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 –01).ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE