Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding weapon qualification and prescription suspension laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was merely a re-evaluation of facts already decided by the lower court. The second ground was rejected because the prescription period had already matured under specific legislative suspensions applicable to the crime's timeframe. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 3 L. 110/75; Art. 157 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual assessments made by the court of merit, and prescription suspensions apply strictly to crimes committed during the specific legislative period of the suspension law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9 giugno 2025 ha rideterminato lapena inflitta a Vitellaro Rosario per il reato di ui all’art. 4 L. 110/75, ritenuto il caso di lieveentità, in 667 euro di ammenda.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 comma 3 L. 110/75 e vizio dimotivazione.Lo strumento trovato in possesso del Vitellaro, infatti, non sarebbe un oggetto idoneoall’offesa.2.1 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 157 cod. pen. e mancatadeclaratoria di estinzione per prescrizione del reato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato circa la qualifica del coltellorinvenuto nella disponibilità dell’imputato quale arma impropria e l’assenza di giustificazionicirca il suo porto; le critiche contenute nel ricorso hanno un contenuto meramenterivalutativo, mirano, cioè, a sollecitare una differente qualificazione da parte di questa Cortedei medesimi elementi già logicamente e diffusamente vagliati dal giudice del merito.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01)1.2 Si tratta di prescrizione maturata con le sospensioni della legge n. 103/2017successivamente alla sentenza di appello avverso la quale è stato proposto ricorso che oggisi dichiara inammissibile.La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi neltempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez.
U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; all'inammissibilità del ricorso consegue, aisensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore dellacassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani