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Ordinanza — n. 22177/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against probation order due to lack of reeducation prospects compared to home detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22177/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The convicted person challenged a conflicting decision where home detention was granted but probation was denied, arguing an illogical disparity in treatment. The court ruled that probation requires a higher degree of reeducation potential than home detention, which the appellant's persistent social danger and pending issues failed to demonstrate.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 47 ter Ord. pen.: Probation requires a greater reeducation potential than home detention, which is more punitive; appeals based on contradictory treatment between these measures are inadmissible if the individual lacks the necessary reeducation prospects.

Parole chiave

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probation order home detention social danger reeducation prospects inadmissible appeal contradictory treatment court costs assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Il ricorso è inammissibile.L’art. 47 Ord. pen. pone come obbiettivo dell’affidamento non solo la prevenzione delpericolo che il condannato commetta altri reati, ma anche la rieducazione del condannato;l’art.
Art. 47 ter Ord. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 Ord.
Art. 616 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

B. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza in data 28 gennaio 2026 harespinto l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzatanell’interesse di Platania Rosario; ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza diconcessione della semilibertà e ha accolto l’istanza di concessione della detenzionedomiciliare.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 Ord. pen.Ritiene il ricorrente che il provvedimento sia affetto da una insanabile contraddizioneladdove ritiene sussistenti le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare mache non vi siano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova.Tale disparità di trattamento pronostico è del tutto illogica.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’art. 47 Ord. pen. pone come obbiettivo dell’affidamento non solo la prevenzione delpericolo che il condannato commetta altri reati, ma anche la rieducazione del condannato;l’art. 47 ter Ord pen. stabilisce che la detenzione domiciliare viene disposta allorquando siamisura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.In ogni caso la detenzione domiciliare ha una componente più spiccatamente detentivaed afflittiva e meno marcatamente rieducativa, ragione per la quale è misura concedibile -come affermato dallo stesso Tribunale - anche a detenuti che conservano una ancoraspiccata pericolosità sociale, come sostenuto nel caso di specie.Per contro la misura dell ’aff idamento, per l ’ampio margine di l ibertà eautodeterminazione che consente, ha necessità di una minore se non totalmente scematapericolosità sociale e di una più marcata propensione ad intraprendere un percorsorieducativo che, allo stato, da quanto contenuto nel provvedimento impugnato, appare deltutto prematuro.Ed è proprio in ragione di tali parametri cui non si uniforma la situazione personale delricorrente che ha pendenze ulteriori, la cui pericolosità sociale persiste e sul quale leinformazioni di polizia sono negative, che il Tribunale, del tutto correttamente è addivenutoad una conclusione negativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani