Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to meet continuity requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed too generic and failed to substantively challenge the lower court's factual findings. The appellant contended that the crimes lacked unity, but the court emphasized that appellate review focuses on the non-manifest illogicality of the decision rather than re-evaluating factual data. Consequently, the court upheld the lower court's rejection of the continuity claim and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal against a decision on criminal continuity is inadmissible if the arguments are generic and do not confront the objective data used to exclude the unity of the criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento depositato il 10 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse diBarba Carmelo avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatidi cui a due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Catanzarorispettivamente la prima il 19 settembre 2017 e la seconda il 14 giugno 2022.2.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando la violazione degli artt. 617 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale l’omogeneità dei reati, l’identitàdel ben protetto e la contiguità temporale devono essere ritenuti indici evidenti della unicitàdel disegno criminoso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La critica apportata del ricorrente al provvedimento impugnato è assolutamentegenerica, non si confronta con i dati oggettivi considerati per escludere l’unicità del disegnocriminoso e si limita a proporre una differente e del tutto opinabile rivalutazione deimedesimi.E’ però noto che tale operazione è inibita nel giudizio di legittimità, ove il focus è postosulla correttezza del provvedimento impugnato, non tanto sulla corretta interpretazione deidati di fatto, bensì sulla non manifesta illogicità o contradditorietà delle stessa.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod proc pen e dell’art.81 cod. pen. come intrepretati da questa Corte che ha affermato che il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01)Nessuna argomentazione contenuta nel ricorso è in grado di scardinare la conclusionecui è giunto il giudice dell’esecuzione che, in ragione della distanza temporale fra i fatti reato,della loro genesi estemporanea, del fatto di essere serventi ad interessi di terzi, ha ritenutonon delineabile fra loro un vincolo ideativo unitario.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani