Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22156/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prior conviction judgment bars prescription defense after partial annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the defendant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The defendant argued that the statute of limitations had expired after the appellate court reduced his sentence for aggravated theft. The court ruled that the final judgment on criminal liability created res judicata, preventing the defense of prescription despite the partial annulment of the sentencing phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: In cases of partial annulment with remittal, the final judgment on criminal liability creates res judicata that precludes the declaratory extinction of the crime by subsequent prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata criminal liability statute of limitations bar partial annulment remittal prescription defense inadmissible appellate sentencing reduction riduzione della pena aggravamento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018
288275;Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep.
Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 30 settembre 2025 decidendoquale giudice di rinvio, ha ridotto la pena inflitta a Torre Renato per il reato di furto aggravatoad anni uno e mesi sei di reclusione e 300 euro multa.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen in relazione agli artt. 157 e 161cod. pen.Pur avendo, infatti, la Corte di Cassazione annullato la precedente sentenzalimitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere attodell’intervenuta prescrizione del reato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia dellasentenza rescindente che ha accertato la penale responsabilità dell’imputato in relazione alreato riqualificato come furto aggravato e che ha rinviato al giudice di rinvio unicamente larideterminazione del trattamento sanzionatorio, non ha alcun rilievo.Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di annullamento parzialedella sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative alriconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessionedella sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e dellaresponsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizionesopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275;Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 – 01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di pronuncia della Corte dicassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria in dispositivo delle parti dellasentenza impugnata divenute irrevocabili, prevista dall'articolo 624, comma 2, cod.proc.pen.,ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva.

Di conseguenza, ove taledichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avversola sentenza del giudice di rinvio, individuare in base alla lettura e all'interpretazione della suaprecedente sentenza le parti passate in giudicato ( Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv.286870 – 04).La Corte territoriale si è uniformata a tali principi e ritenendo intervenuto il giudicato sulpunto della penale responsabilità, ha proceduto alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio; pertanto, il motivo di ricorso si pone in contrasto con la costantegiurisprudenza di legittimità sul punto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani