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Ordinanza — n. 21966/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for refusing to provide personal details to police officers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21966/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's conviction for refusing to provide personal details was legally sound. The appellant argued the refusal lacked subjective intent and general offensiveness, but the court held that the mere refusal to identify constitutes the complete offense. Furthermore, the court rejected arguments regarding the exclusion of punishment and omitted legal benefits as they were not raised before the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 651 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The refusal to provide personal details to police officers constitutes the complete offense of the crime, and claims for exclusion of punishment or legal benefits cannot be raised for the first time in cassation.

Parole chiave

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refusal to identify criminal offense police investigation cassation inadmissibility exclusion of punishment legal benefits subjective intent risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 651 cod. pen.
Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 11 settembre 2025 ha condannatoGiglio Salvatore alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod.pen.2.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 609, comma terzo, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta incassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se ilpredetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
288566 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.
art. 651 cod.pen
Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 11 settembre 2025 ha condannatoGiglio Salvatore alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod.pen.2.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
288566 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 41716 del 06/11/2006, Colombo
(Sez. 6, n. 41716 del 06/11/2006, Colombo, Rv.
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina
Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi
(Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

BUNALE di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 11 settembre 2025 ha condannatoGiglio Salvatore alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod.pen.2. Avverso detto provvedimento propone appello l’imputato; la Corte di appello, rilevatal’inappellabilità della sentenza ha riqualificato l’appello come ricorso.Il ricorrente a mezzo del difensore di fiducia propone quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 651 cod. pen.Contesta il ricorrete che la condotta tenuta dall’imputato possa ritenersi integrare ilreato contestato, sotto il profilo dell’elemento materiale del reato.2.2 Con il secondo motivo contesta la sussistenza dell’elemento soggettivò.Il ricorrente rileva come la condotta tenuta dall’imputato non sia indicativa di unaconsapevolezza circa l’antidoverosità della condotta tenuta.2.3 Con il terzo motivo lamenta la carenza di offensività del fatto.La sentenza impugnata non si è confrontata con la necessaria offensività dellacondotta, ai fini della sua punibilità.2.4 Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione che non haapprofondito la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e non ha vagliato l’ istanza diriconoscimento della causa di esclusione della punibilità, ovvero della concedibilità deibenefici di leggeCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono totalmente versati in fatto e sollecitanoun’operazione non ammessa nel giudizio di legittimità, ovverossia la rivalutazione deglielementi di fatto già vagliati dal giudice di merito, secondo una ipotesi interpretativadifferente.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01)Il terzo motivo è inammissibile, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza dilegittimità sul punto.In tema di rifiuto di generalità (art. 651 cod. pen.), il bene giuridico protetto dalla normaincriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla leggeall'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto(Sez. 1, n. 47469 del 17/10/2003, D'Andrea, Rv. 226458 – 01); il rifiuto di indicazioni sullapropria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra lacondotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto siaresponsabile di un reato o di un illecito amministrativo. (Sez. 1, n. 18592 del 29/04/2011, De,Rv. 250269 - 01)Il reato di rifiuto di generalità, previsto dall'art. 651 cod. pen. si perfeziona con ilsemplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, nullarilevando, quindi, ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengano fornite inun momento successivo. (Sez. 6, n. 41716 del 06/11/2006, Colombo, Rv. 235296 - 01).In ragione del bene giuridico protetto è dunque evidente che il mero rifiuto di fornire leproprie generalità da parte del Giglio, una volta richiesto da un operante, integra la condottatipica del reato che racchiude in sé la necessaria offensività.1.4 Il quarto motivo è inammissibile.Nessuna richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art.131 bis cod. pen.

è stata sottoposta al giudice di merito e, dunque, non può essere propostaper la prima volta con il ricorso di legittimità, perché presuppone una valutazione di elementidi merito e di fatto che non è stata fatta nella sede propria e non può essere sollecitatadavanti a questa Corte.In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questionedell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta incassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se ilpredetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. (Sez.6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 – 01 : in motivazione, la S.C. ha precisatoche la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma chepoteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuovadisposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede diconclusioni del giudizio di secondo grado).Quanto, poi, alla mancata concessione dei benefici di legge, in ragione di quantoemerge dal certificato del casellario non è censurabile l’omessa motivazione sul punto,poiché l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione nondà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione,in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenzamedesima. (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani