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Ordinanza — n. 21956/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding food exchange rules as a generic administrative matter, not a subjective right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21956/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible, ruling that the detention officer correctly identified the food exchange regulations as a generic administrative matter rather than a violation of a subjective right. The appellant argued that the lack of a contradictory hearing violated constitutional rights, but the court emphasized that such rules are merely organizational tools without legal force. Consequently, the appeal was rejected, and the prisoner was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.; In prison administration, complaints regarding the organization of exchanges between inmates do not constitute a violation of subjective rights and are therefore classified as generic complaints under Art. 35 Ord. pen., rendering the decision non-impugnable.

Parole chiave

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prison administration subjective rights generic complaint contradictory hearing food exchange rules detention regulation non-impugnable decision sciopero della fame

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis Ord. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 35 bis Ord. pen., 678, 666 cod.
Art. 678 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
Art. 27, 3 e 111 Cost.
Art. 6 CEDU
pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.
Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 35 bis Ord.
Art. 616 c.p.p.
pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.
art. 616 c.p
pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

RVEGLIANZA di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento del 5 dicembre 2025 hadichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Greco Carlo avverso l’ordine diservizio che disciplina lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore all’internodello stesso gruppo di socialità, rilevando come dalla regolamentazione, anche oraria, dellemodalità di tale scambio non sia derivata lesione alcuna ai diritti soggettivi del detenuto ecome, pertanto, trattandosi di mere modalità attuative dell’esercizio di un diritto non si vertain tema di reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis Ord. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 35 bis Ord. pen., 678, 666 cod. proc.pen. artt. 27, 3 e 111 Cost.Posto, infatti, che il detenuto lamentava la lesione di un diritto soggettivo, il Magistratoavrebbe dovuto procedere utilizzando lo schema procedimentale dell’art. 35 bis Ord. pen edunque avrebbe dovuto fissare l’udienza nel contradittorio delle parti.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 35 bis Ord. pen., 678, 666comma e cod. proc. pen. artt. 24 e 25, 3 e 111 Cost., art. 6 CEDU.La materia degli scambi tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità attiene ad undiritto soggettivo e dunque avrebbe dovuto essere esaminata nel contraddittorio fra le parti.In particolare, il Magistrato avrebbe dovuto valutare la congruità della misura applicataallo scopo perseguito tenendo presente anche il fine rieducativo della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è fondato su una tesi giuridica in patente contrasto con il datonormativo e con la giurisprudenza di legittimità.Il Magistrato di sorveglianza, infatti, operando una doverosa valutazione circa la naturadella posizione giuridica che il ricorrente ha assunto essere stata lesa, ha valutato nontrattarsi di diritto soggettivo e ha ritenuto il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen comeinammissibile, decidendo dunque de plano.Secondo un insegnamento che si intende richiamare e ribadire, infatti, in tema diordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato disorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridicoazionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta,una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva ela condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamodeve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi dimateria che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificatocome reclamo generico quel lo proposto dal detenuto avverso la decisionedell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi daquelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazionegarantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).Le critiche mosse all’impugnato provvedimento sono del tutto generiche e leargomentazioni offerte non contrastano adeguatamente l’affermazione circa il fatto che laregolamentazione oraria degli scambi di oggetti o generi alimentari fra i compagni delmedesimo gruppo di socialità attiene ad una modalità organizzativa propria della potestàamministrativa che, da un lato, ha una ragione pratica che viene dichiarata e, dall’altra, nonincide in alcun modo sul diritto del singolo detenuto di scambiare tali beni.Per tali ragioni trattandosi di reclamo generico, ex art. 35 Ord. pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani