Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21955/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for extra cooking pot as generic claim lacking subjective right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prisoner's appeal inadmissible, ruling that the request for an additional cooking pot did not constitute a violation of a subjective right. The detainee argued that the lower court failed to hold a contradictory hearing regarding his legal standing, but the court determined the claim was generic under Article 35 of the Prison Order. Consequently, the decision was dismissed as non-impugnable, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: In prison administration matters, if a detainee's claim does not infringe a subjective right, the complaint is generic and the decision cannot be appealed.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison administration subjective right generic complaint prisoner appeal inadmissible remedy court costs non-impugnable decision divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35, comma 1, n. 5 Ord. pen.
Art. 616 c.p.p.
pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.
Art. 35 bis Ord. pen.
Art. 69, comma 6 Ord. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

GIUD. SORVEGLIANZA di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento in data 5 dicembre 2025ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Lo Giudice Sebastiano avversoil provvedimento con cui la Direzione della Casa circondariale aveva negato l’autorizzazioneall’acquisto di un tegame del diametro di 22 cm, oltre a quanto già in dotazione.Ciò in quanto il Magistrato non ha rilevato alcuna violazione di una posizione giuridicasoggettiva assimilabile da un diritto soggettivo, quale quello ad una sana alimentazione, inragione del fatto che il detenuto può utilizzare tutti gli altri tegami già in dotazione in ossequioalla Circolare del DAP del 2 ottobre 2017.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione degli artt. 35 bis, 69 comma 6 Ord. pen. e 666 cod. proc. pen.Lamenta, in particolare, il ricorrente come il Magistrato abbia deciso de plano senzasollecitare il contradditorio sulla richiesta, nonostante la posizione giuridica che il ricorrenteha lamentato essere stata incisa dal provvedimento impugnato fosse un diritto soggettivo.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è fondato su una tesi giuridica in patente contrasto con il datonormativo e con la giurisprudenza di legittimità.Il Magistrato di sorveglianza, infatti, operando una doverosa valutazione circa la naturadella posizione giuridica che il ricorrente ha assunto essere stata lesa, ha valutato trattarsinon di diritto soggettivo e ha ritenuto il reclamo ex art. 35 bis Ord. pen come inammissibile,decidendo dunque de plano.Secondo un insegnamento che si intende richiamare e ribadire, infatti, in tema diordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato disorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridicoazionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta,una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva ela condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamodeve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi dimateria che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificatocome reclamo generico quel lo proposto dal detenuto avverso la decisionedell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi daquelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazionegarantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).Le critiche mosse all’impugnato provvedimento sono del tutto generiche e leargomentazioni offerte non contrastano adeguatamente l’affermazione circa la nonsussistenza di un diritto soggettivo in capo al detenuto di detenere - oltre al pentolame già indotazione - altro tegame di dimensioni leggermente inferiori.Per tali ragioni trattandosi di reclamo generico, ex art. 35 Ord. pen, il provvedimentoche lo decide non può essere impugnato e dunque il presente ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani