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Ordinanza — n. 21860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible generic arguments under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mario Fiorella's appeal against the Second Instance Court's confirmation of a one-year prison sentence for recidivism. Fiorella argued for non-punishability and leniency but failed to provide specific legal or factual reasons, offering only generic and repetitive claims. The court rejected these as inadmissible under procedural codes, noting that sentencing discretion is protected when exercised logically and consistently with established principles.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 581, comma 1, lett. d), Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, contains generic arguments without legal or factual support, or reiterates arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic arguments rejection recidivism sentencing lack of specific grounds Italian criminal procedure code adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
159 del 2011; Che il ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. (pagg.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011; Che il ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi
pen., essendo soddisfatto allorché sia indicato quello ritenuto prevalente e di dominante rilievo (così già Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri
142252-01; conf., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in motiv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro
§ 1.2), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro, Rv.
Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore
249163-01; Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORELLA MARIO nato a NAPOLI il 01/01/1975 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Mario FIORELLA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe depositata il 29/10/2025 dalla Corte d'appello di Napoli di conferma della sentenza n. 4734/2022 emessa in data 11/11/2022 dal Tribunale di Napoli Nord, di condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato p. e p. dagli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Che il ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. (pagg. 1-2 ricorso) - risulta proposto per motivi non specifici, perché prospetta deduzioni generiche dei tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione della clausola di particolare tenuità del fatto in favore dell'imputato;

Che il ricorso laddove deduce vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per manca applicazione del minimo della pena è stato proposto per 1motivi manifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, che — nel rigettare l'identico terzo motivo di appello — ha rilevato come l'imputato è gravato da molteplici precedenti condanne, coerenti con la recidiva qualificata in contestazione, come alcun comportamento apprezzabile avesse posto in essere nell'immediatezza dei fatti né nel prosieguo del procedimento, donde il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la recidiva contestata ed ha altresì specificato come la pena, già pari al minimo edittale, non è passibile di ulteriore riduzione (pag. 3 sent. imp.);

Che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile quando, come nella specie, è esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare in ordine alla misura della pena non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., essendo soddisfatto allorché sia indicato quello ritenuto prevalente e di dominante rilievo (così già Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252-01; conf., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in motiv.

§ 1.2), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro, Rv. 249163-01; Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01); Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, in quanto non consentite ovvero manifestamente infondate, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q. P.Q.M