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Ordinanza — n. 21853/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against early release denial due to inadmissible new arguments and lack of positive reeducation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Domenico Mancuso against the Catanzaro Supervision Tribunal's refusal of early release. The Tribunal denied the benefit because Mancuso's disciplinary infraction for failing to follow orders compromised his reeducation progress, noting he admitted the misconduct occurred 'innocently.' The court rejected the new arguments as merely reiterative of previous defenses and insufficient to prove positive reeducation factors required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: Appeals based on new arguments not emerging from the contested decision or merely reiterative of previous defenses are inadmissible, and the Tribunal's discretion in assessing reeducation progress prevails absent positive evidence of social adaptation.

Parole chiave

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early release denial disciplinary infraction reeducation progress inadmissible appeal reiterative arguments positive reeducation factors Cassation dismissal sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, reiterate con memorie difensive, in quanto aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett.
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 09/06/1975 avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; letta la memoria difensiva dell'Avv. Patrizia Nero, nell'interesse del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il condannato Domenico Mancuso, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 1041/2025 SIUS pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con la quale ha rigettato il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata in relazione al semestre 26/1/2023-26/7/2023; Che il Tribunale ha ritenuto il semestre in questione compromesso da una infrazione disciplinare per "inosservanza di ordini" sanzionata con l'esclusione dalle attività ricreative per la durata di gg. 15, per essersi il detenuto reso partecipe di disordini all'interno della sezione per l'ubicazione di un nuovo giunto;

Che il ricorso - col quale si deduce illogicità della motivazione in ordine ai presupposti di ammissione al beneficio della liberazione anticipata ed al quale hanno fatto seguito le memorie "con motivi nuovi" depositate a mezzo pec¦ 1'8/5/2026, in realtà meramente reiterative dei motivi di ricorso - è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché inerenti a assenti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, il quale, confrontandosi con le censure difensive già svolte in sede di reclamo e reiterate in questa sede, si dà puntualmente atto del fatto che il detenuto, davanti al consiglio di disciplina dell'istituto vibonese "ammetteva il fatto contestato e si giustificava di aver agito 'ingenuamente' [...] di talché appare del tutto inammissibile la pretesa di integrare il contenuto del verbale (atto pubblico) mediante 'dichiarazioni dell'interessato';

Che, inoltre, le censure genericamente dedotte circa la mancata descrizione del fatto da cui ricavare la specifica condotta posta in essere dal condannato, tale da divenire rappresentativa di mancata adesione all'opera rieducativa, si risolvono in doglianze a contenuto meramente rivalutativo o contestativo, a fronte di un'ordinanza che ha posto a sostegno della decisione fatti ammessi dal condannato, dovendosi ribadire che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, sono necessari fattori positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati e rientra nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianza l'apprezzamento sull'esistenza o meno di una proficua (e non solo formale) opera di rieducazione nel periodo;

Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, reiterate con memorie difensive, in quanto aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M