Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding his criminal record and lack of motivation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already examined and dismissed by the Tribunal during the initial review, without identifying specific factual distortions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance, or if it attempts to propose an alternative reading of the facts without pointing to specific distortions of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ANEMOLO VNCENZO nato a BARI il 13/06/1965 avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che Vincenzo ANEMOLO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 7672/2025 SIUS con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di permesso premio che aveva avanzato, emesso dal magistrato di sorveglianza di Roma in data 10/11/2025 (n. 12361/2025 SIUS); Che a base del provvedimento il Tribunale ha posto il lungo curriculum delinquenziale dell'istante e il percorso collaborativo intrapreso dal condannato solo di recente, come emergente dalla relazione di sintesi, sicché l'osservazione personologica richiede, allo stato, un ulteriore approfondimento specie sotto il profilo della revisione critica rispetto ai lunghi trascorsi devianti;
Che il ricorso - col quale si deducono 1) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazioni alle motivazioni di rigetto dell'istanza e 2) violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura proposti in sede di reclamo già 1v adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale con corretti argomenti non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dell'ordinanza e perché volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, E, Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo sub 1) e per motivi manifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (motivo sub 2), ove si è pure dato atto di un positivo percorso collaborativo e intramurario, ma si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente il processo di revisione critica del vissuto criminale che risulta in atto e di stabilizzare gli esiti del trattamento penitenziario alla luce del non vicino fine- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 ma io 2026 Il Consi ere esten Il Presidente Stefano Apri 3