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Ordinanza — n. 21851/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court rejects request to re-evaluate facts on probation regime suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim that the lower court ignored exculpatory evidence regarding his release from a specific charge. The court affirmed that the suspension of ordinary regime rules was properly justified by the prisoner's role in a drug trafficking clan and his history of reorganization after release. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine for filing an inadmissible petition.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.; Appeals against surveillance tribunal decisions on regime suspension are admissible only for legal violations, not for re-evaluating factual evidence or requesting new assessments of risk.

Parole chiave

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probation regime suspension drug trafficking clan Cassation inadmissibility legal violation requirement re-evaluation of facts mafia association links court costs and fine proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
930/2026 del Tribunale di sorveglianza di Roma con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale pronunciato col quale, ai sensi dell'art. 41-bis ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01); Che il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte, al di là del fatto che "attacca" un unico profilo dell'impugnata ordinanza (pag.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIATI FILIPPO nato a BARI il 12/11/1971 avverso l'ordinanza del 23/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Filippo CAPRIATI, detenuto presso la Casa circondariale di Terni, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 930/2026 del Tribunale di sorveglianza di Roma con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale pronunciato col quale, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è stata disposta la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni quattro; Che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato non è rispettosa delle risultanze istruttorie (avendo omesso di confrontarsi con la prodotta sentenza che ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen.) e non essendosi conformato alla giurisprudenza di legittimità in materia;

Che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.); 1Che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente nel clan Capriati (che alimenta nel numerose piazze di spaccio di stupefacenti), alle risultanze delle operazioni e dei provvedimenti restrittivi adottati dalla DDA di Bari (da cui è emerso che gli elementi caratterizzanti l'associazione mafiosa de qua sono rimasti immutati), agli esiti processuali del procedimento "Porto" (condanna a 16 anni di reclusione del Capriati per il reato di associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto di arma da fuoco, estorsione e altro, dal 2015 in qualità di capo, con l'aggravante del metodo mafioso), alla riorganizzazione insieme al fratello del gruppo criminale dedito al traffico di armi e droga avvenuta dopo la scarcerazione per un titolo pregresso, con assunzione del controllo su diversi comuni del nord di Bari - risulta adeguata, completa e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01); Che il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte, al di là del fatto che "attacca" un unico profilo dell'impugnata ordinanza (pag. 3 ord. imp.: episodio del 17/6/2022 di rinvenimento nel locale comune del carcere nn. 15 telefoni cellulari), di per sé non dirimente, tendono a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, come tali non consentite in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M