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Ordinanza — n. 21847/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and procedural exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21847/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to recognize a new crime of continued association based on a parole board decision. The appellant argued this constituted a novum factum, but the court found the evidence generic and insufficient to prove the premeditated nature of the criminal intent required for legal continuation. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: An appeal based on a new fact is inadmissible if the alleged evidence lacks particular relevance to proving criminal intent and if the fact has already been exhaustively litigated in prior proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new fact requirement continued criminal association procedural exhaustion novum factum doctrine riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Che il ricorso - che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 666, comma 2, cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
il 27/01/2026 ha dichiarato inammissibile la richiesta reiterata nell'interesse di Rocco ASCONE di riconoscimento della disciplina di cui all'art. 81 cpv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50874 del 7/06/2018, Ascone
il 23/10/2017) e confermata da questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 50874 del 7/06/2018, Ascone); la seconda, dichiarata inammissibile con ordinanza emessa in data 28/03/2019 (n.
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv.
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Testo completo

viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe n. 337/2025 SIGE dep. il 27/01/2026 ha dichiarato inammissibile la richiesta reiterata nell'interesse di Rocco ASCONE di riconoscimento della disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra i delitti di cui alle sentenze di condanna della Corte d'appello di Milano del 23/04/2013 (irrevocabile il 6/6/2014), relativa al reato di associazione mafiosa, e della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11/4/2014 (irrev. il 29/9025), relativa al reato di associazione dedica al narcotraffico;

Che, a base della declaratoria di inammissibilità, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che tre identiche istanze dello stesso ricorrente sono state già respinte dalla Corte d'appello di Reggio Calabria: la prima, rigettata con ordinanza emessa 1in data 5/10/2017 (dep. il 23/10/2017) e confermata da questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 50874 del 7/06/2018, Ascone); la seconda, dichiarata inammissibile con ordinanza emessa in data 28/03/2019 (n. 294/2018 R.G. es.); la terza, dichiarata inammissibile con ordinanza emessa in data 23/1/2024 (n. 377/2022 R.G.Es.);

Che il ricorso - che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, avendo la Corte trascurato il novum fattuale costituito dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino (primo motivo di ricorso) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della decisività del documento allegato ai fini della sussistenza del medesimo disegno criminoso (secondo motivo di ricorso) - è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché inerenti alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che, tenuto conto del peculiare collegamento occorrente per il riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto appartenente a diversi sodalizi criminosi (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786;

Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01), il ricorrente si è limitato a dedurre in questa sede l'esistenza di fatto nuovo asseritamente costituito da un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di rigetto di un reclamo per permesso premio, contenente, come tale, valutazioni del tutto estranee ed eccentriche agli effetti della disciplina del reato continuato, laddove la giurisprudenza di questa Corte richiede l'allegazione di elementi di particolare pregnanza per dimostrare la preordinazione del proposito criminoso alla data della costituzione dell'associazione o, quantomeno, da quella del suo ingresso nel sodalizio, dovendosi compiere un'approfondita indagine sulla natura dei vari sodalizi, alla loro concreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione;

Che del tutto generica e comunque inconferente si rivela la deduzione circa l'esistenza di un ruolo apicale e "di collegamento" dell'Ascone quale si evincerebbe dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza (pag. 3 ric.), che avrebbe - in ciò risiederebbe il fatto nuovo, in tesi difensiva - "certificato" che il ricorrente è stato investito da esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese del ruolo di latore di ambasciate da e per gli affiliati trapiantati al nord ed originari della Piana", trattandosi di considerazioni incidentali effettuate in una sede - quella di Sorveglianza - diversa da quella di cognizione, sicché difetta un accertamento penale idoneo ad integrare il fatto "nuovo" agli effetti della invocata continuazione; 2Che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M