Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grievances not permitted in the court of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely repetitive and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant challenged the rejection of alternative measures based on the convicted person's disappearance, arguing the trial court failed to conduct its own investigation. The court ruled that such general complaints, which merely reiterate facts already examined and dismissed by the first instance, do not meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: Appeals must contain specific criticisms of the lower court's reasoning; general grievances or mere repetitions of facts already examined and dismissed are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI GIOVANNI nato a MESSINA il 12/10/1963 avverso l'ordinanza del 07/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che Giovanni ALESSI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. SIUS 2024/164 con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato le istanze di cui agli artt. 47, 47- ter, comma 1-bis, e 50 ord. pen. Che il ricorso - col quale si deducono:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter, comma 1-bis, e 50 ord. pen., travisamento del fatto e valutazione erronea della pericolosità sociale basata su presupposti fattuali inesistenti;
2) violazione di legge e carenza assoluta di istruttoria e motivazione apparente in ordine alla presunta irreperibilità — è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi 1manifestamente infondati perché volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, E, Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Che in particolare il Tribunale, oltre ad aver menzionato la pendenza del procedimento penale ex art. 74 t.u.stup. (rispetto al quale il ricorrente deduce l'intervenuta assoluzione: pag. 4 ric.), in via assorbente - con autonoma ratio decidendí sul punto non efficacemente aggredita dal ricorrente - ha (anche) motivato il rigetto di istanza di misure alternative in ragione dell'accertata irreperibilità del condannato (che "ha fatto perdere le tracce di sé, non ha comunicato il Tribunale il luogo in cui si è trasferito e che neppure il difensore è a conoscenza del luogo di attuale memoria": pag. 2 ord. imp.), informazione tratta dalla relazione dell'UEPE che, a sua volta, riporta quanto riferito dal responsabile dell'Istituto Cristo Re";
Che, pertanto, l'odierno ricorso, avuto particolare riguardo a quest'ultimo assorbente profilo motivazionale, solo genericamente contestato in questa sede con rilievi comunque meramente contestativi (laddove si lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere istruttoria "non potendo recepire passivamente le informazioni": pagg. 5-6 ricorso), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, e comunque manifestamente infondate, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M P.Q.M