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Ordinanza — n. 21843/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for extinction of judgments due to new crime within five-year period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's refusal to declare the extinction of criminal judgments. The lower court correctly determined that a new crime committed within the five-year period barred the extinction remedy, as established by prior binding precedents. Consequently, the cassation appeal was deemed inadmissible for failing to meet procedural requirements and contradicting settled legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 582 cod. pen.: When multiple crimes are unified under continuation, the extinction term runs from the final judgment, and a subsequent crime within five years acts as an obstacle regardless of its nature.

Parole chiave

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extinction of judgments continuation of crimes five-year period inadmissible appeal criminal procedure code riduzione della pena estensione e durata della protezione chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
368/2025 SIGE con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di declaratoria, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
Art. 582 cod. pen.
va individuata dal momento dell'ultimo passaggio in giudicato (nella specie, dal 24/6/2020, di cui alla sentenza sub 3); l'effetto estintivo invocato non si è verificato ostando allo stesso la commissione da parte dell'istante nel 1periodo quinquennale di altro delitto (art. 582 cod.
art. 445 cod. proc. pen
Che il ricorso - col quale si deduce erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen.
art. 582 cod. pen
va individuata dal momento dell'ultimo passaggio in giudicato (nella specie, dal 24/6/2020, di cui alla sentenza sub 3); l'effetto estintivo invocato non si è verificato ostando allo stesso la commissione da parte dell'istante nel 1periodo quinquennale di altro delitto (art. 582 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38446 del 16/09/2008, Covito
Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta
pen., decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza; - Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv.
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Testo completo

posto da: SPINELLI SILVANA nata a PESCARA il 08/01/1978 avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Silvana SPINELLI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 368/2025 SIGE con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di declaratoria, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di estinzione dei resti giudicati dalle sentenze emesse nei confronti dell'opponente e di cui ai punti 1), 2) e 3) del certificato del casellario giudiziale; Che, a fondamento del diniego, il Tribunale - con motivazione puntuale e priva di deficit logico-giuridici - ha ritenuto che: i fatti giudicati dalle sentenze sub 2 e 3 sono stati unificati in continuazione con quelli valutati dalla sentenza sub 1 e che, pertanto, la decorrenza del termine invocato come rilevante ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. va individuata dal momento dell'ultimo passaggio in giudicato (nella specie, dal 24/6/2020, di cui alla sentenza sub 3); l'effetto estintivo invocato non si è verificato ostando allo stesso la commissione da parte dell'istante nel 1periodo quinquennale di altro delitto (art. 582 cod. pen. commesso il 14/2/2021, giudicato con sentenza irrevocabile il 7/12/2023: cfr. condanna sub 4 casellario);

Che il ricorso - col quale si deduce erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal Giudice dell'esecuzione, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avuto particolare riguardo a quanto affermato da: - Sez. 1, n. 38446 del 16/09/2008, Covito, Rv. 241301-01, secondo cui quando più reati, per i quali sono state emesse diverse sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, vengono unificati in executivis nel vincolo della continuazione, il termine di estinzione previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza; - Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453-01, secondo cui in tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura; principio rettamente evocato ed applicato dal Giudice dell'esecuzione;

Che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MI r Il Consiglier estensore Aldo atalirPm