Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, non-specific grievances regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grievances were generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for a non-punishment ground under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had already addressed this in the appeal stage. The Supreme Court ruled that such repetitive and non-specific arguments fall outside the scope of cassation review, which requires a specific critique of the legal logic applied by the trial and appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: The Court of Cassation cannot entertain generic grievances or mere re-evaluation of facts, requiring instead a specific and arguable critique of the legal reasoning adopted by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 11/04/1973 avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che Antonio DONATO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 3164/2025 dep. il29/12/2025 con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia resa in data 23/1/2025, ha rideterminato la pena finale applicatagli in ordine al reato p. e p. dall'art. 4 legge n. 110 del 1975 in mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, con conferma nel resto; Che il ricorso - col quale si deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi (cfr. terzo motivo di appello), con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di appello (cfr.
§ 4.3 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati perché volti aprefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Che le censure sono del tutto generiche ed aspecifiche laddove denunciano pretese inosservanza di legge e difetto di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello (cfr. pag. 3 sent. imp.), ha posto a sostegno in punto di concedibilità dell'attenuante della lieve entità prevista dal comma 3 dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 e di connessa diversa valutazione ai fini della (non) concedibilità dell'esimente, siccome fondata su altri presupposti;
Che nessuna contraddizione può ravvisarsi tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità e la (ritenuta) circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, in ossequio al principio per cui «l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110» (Sez. 1, n. 13917 del 24/02/2026, Raimondo, non mass.;
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, RG. in proc. Zharri, Rv. 271262-01; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754-01); Che esula in ogni caso dai poteri della Corte di cassazione - la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito - una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.); Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o rivalutative, come tali non consentite secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 2del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
D P.Q.M