Cassation dismisses appeal for lack of special power of attorney and procedural defects in defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Sanchez Mejia Edinson against a lower court's revocation of a suspended sentence. The appellant's defense, initially alleging procedural violations regarding a missed court date, was subsequently withdrawn by the lawyer without a special power of attorney. The court rejected the withdrawal as ambiguous and found the original procedural claims baseless, noting that all required investigative steps were properly documented in the case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, co. 1 lett. d) cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal by counsel lacking a special power of attorney is invalid if not unequivocally expressed personally, requiring the court to declare the appeal inadmissible rather than accepting a generic renunciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SANCHEZ MEJIA EDINSON nato nella Repubblica Domenicana il 30/04/1987 (C.U.I. 02FZ9NV) avverso l'ordinanza del 10/02/2026 del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno in data 10/2/2026, in accoglimento della richiesta del PM, ha revocato nei confronti di SANCHEZ Mejia Edinson la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con conseguente ripristino della pena sostituita ex art. 186, comma 9-bis, CdS, pari a quattro mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, irrogata con sentenza del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno il 30/1/2025, irrevocabile il 5/3/2025; Che con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del condannato, Avv. Alessandro Angelozzi, si denuncia ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 420-quater cod. proc. pen. per avere il GIP erroneamente pronunziato decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21/1/2026;
Che in data 24 aprile 2026 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Alessandro Angelozzi di rinuncia sic et simpliciter al ricorso; 1Che il difensore rinunciante non è munito di procura speciale, sicché non può procedersi alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse, "posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale" (in termini, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663-01);
Che le deduzioni contenute nel ricorso relative al decreto di irreperibilità sono del tutto generiche (laddove si eccepisce - senza alcuna spiegazione - che il giudice non avrebbe atteso il 21/1/2026 per verificare se lo stesso fosse altrimenti comparso: pag. 1 ric.) e comunque sono manifestamente infondate in quanto inerenti a pretese violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, posto che il decreto di irreperibilità emesso dal Giudice (fol. 25) è stato preceduto dalle ricerche ritualmente effettuate nei luoghi di cui all'art. 159 cod. proc. pen. (a mezzo CC presso l'ultima residenza conosciuta: foll. 20 ss.; v. verbale di vane ricerche del 24/11/2025 dei CC RONI di Pescara; ricerche presso il DAP in fol. 28), cui è seguito il rinnovo della notifica del decreto di fissazione udienza a mezzo p.g. (v. verbale di udienza al fol. 24);
Che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e l'irritualità della sopravvenuta rinuncia proveniente da difensore non munito di procura speciale - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M